Tax credit ristrutturazione strutture ricettive turistico-alberghiere al 65% anche per gli agriturismi

L’art. 79 del DL “Agosto" reintroduce il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi e stabilisce che sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta le strutture agrituristiche.

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L’art. 79 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) reintroduce, con alcune modifiche, il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all’art. 10 del DL 83/2014 per il 2020 e 2021. Il medesimo articolo stabilisce che sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definite dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e dalle pertinenti norme regionali.

Il DL “Agosto” ha anche disposto che le disposizioni attuative dell’art. 10 del DL 83/2014 – contenute nel DM 7 maggio 2015 e, per il 2017 e 2018, nel DM 27 ottobre 2017 – avrebbero dovuto essere aggiornate entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DL 104/2020 (in vigore dal 15 agosto), ma al momento tale aggiornamento non risulta ancora effettuato.

In attesa del decreto attuativo possiamo comunque analizzare le caratteristiche e le novità del tax credit rinnovato e fare alcune considerazioni sull’effettiva potenziale appetibilità dell’agevolazione per le attività agrituristiche.

Caratteristiche principali del tax credit

Il DL “Agosto” ha disposto che il credito d’imposta spetta per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi per il 2020 e il 2021 (per i soggetti “solari”) nella misura del 65% delle spese sostenute, anzichédel 30% stabilito dal DL 83/2014. In realtà la maggiorazione della percentuale dell’agevolazione era già stata stabilita, seppur a determinate condizioni, dall’art. 1 comma 4 della L. 232/2016 con riferimento alle annualità 2017 e 2018.

Il DL “Agosto” ha altresì ampliato la platea dei beneficiari includendo anche i soggetti che svolgono attività agrituristica; anche questo modifica alla normativa iniziale era già stata stabilita dall’art. 1 comma 4 della L. 232/2016 con riferimento alle annualità 2017 e 2018.

Salvo diversa indicazione delle disposizioni attuative, il limite massimo del credito d’imposta, per ciascuna impresa, dovrebbe essere pari a 200.000 euro, e l’agevolazione dovrebbe essere riconosciuta nel rispetto del regime de minimis.

Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Spese agevolabili

Il DL “Agosto” non apporta modifiche alle tipologia di interventi agevolabili che, conseguentemente anche al rinvio alle disposizioni dell’originario art. 10 del DL 83/2014, dovrebbero quindi essere:

  • interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001, vale a dire gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

Modalità di utilizzo e natura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 e, diversamente dall’agevolazione originaria, non si applica la ripartizione in quote annuali.

Conseguentemente al rinvio alla norma originaria per quanto non diversamente disposto dall’art. 79 del DL “Agosto”, l’agevolazione dovrebbe essere alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale (es. detrazione per riqualificazione energetica).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.

Richiesta dell’agevolazione

In attesa del decreto attuativo definitivo, è presumibile che per ottenere l’agevolazione dovrà essere presentata apposita istanza, probabilmente con il meccanismo del click day come in passato.

Considerazioni in merito alla convenienza per gli agriturismi

Nella pianificazione degli investimenti, anche rilevanti, è fondamentale valutare la reale necessità dei singoli interventi/acquisti per lo sviluppo della propria attività, valorizzare il costo presunto di tali investimenti in termini più prudenziali possibili, soprattutto in caso di mancanza di preventivi specifici, e individuare quali saranno le fonti di finanziamento, distinguendole in capitale proprio, capitale di debito e eventuali contributi pubblici. Inoltre, nella valutazione dei contributi pubblici va sempre considerato che, in caso di agevolazioni su investimenti, quasi sempre l’ottenimento materiale del contributo avviene successivamente ai pagamenti degli investimenti stessi.

Una gestione oculata degli investimenti non dovrebbe quindi mai sopravalutare l’apporto degli eventuali contributi pubblici alle fonti di finanziamento in quanto un mancato ottenimento delle agevolazioni comporterebbe nel migliore dei casi la necessità di ricorrere a maggiore capitale di debito rispetto a quanto pianificato, con il peggioramento degli oneri finanziari da sostenere, e nel peggiore dei casi l’impossibilità di proseguire gli investimenti per mancanza di reperimento del capitale necessario.

Una corretta valutazione dell’utilità di un contributo pubblico dovrebbe quindi tenere in considerazione due aspetti fondamentali: la probabilità di erogazione e la quantificazione dell’agevolazione ottenibile.

Per quanto riguarda Il primo aspetto dobbiamo verificare la probabilità di ottenimento del bonus tax credit.

Se il decreto attuativo manterrà le medesime modalità di richiesta dell’agevolazione riportate nei precedenti decreti, come detto precedentemente, l’istanza verrà presentata con il meccanismo del click day. Tale modalità, considerato che l’agevolazione è nazionale e gli interventi agevolabili sono molti, comporterà l’alto rischio di non riuscire a inviare la richiesta prima dell’esaurimento dei fondi destinati.

Se prendiamo in considerazione i dati storici, vediamo che per quanto riguarda il credito del 2017 sono entrate in classifica utile le prime 864 domande (su un totale di 2350) inviate entro le ore 10:00:06.317, e per quanto riguarda il credito del 2018 sono entrate in classifica utile le prime 1918 domande (su un totale di 2350) inviate entro le ore 10:00:23.570. Appare evidente che il rischio di non ottenere l’agevolazione è estremamente alto e non dipende dal merito dell’investimento ma dall’istante, letteralmente, di invio della richiesta.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, dobbiamo quantificare l’agevolazione probabile. In realtà se da una parte è facile individuare l’agevolazione massima (60% degli investimenti), e meno facile determinare l’effettivo utilizzo dell’agevolazione massima, che non verrà erogata sottoforma di provvista finanziaria ma sottoforma di credito d’imposta.

A tal proposito ricordiamo che l’attività agrituristica è un’attività connessa all’attività agricola che gode di particolari regimi agevolativi.

Ai fini delle imposte dirette, l’agriturismo sconta un regime di favore disciplinato dall’art. 5 della L. n. 413/91. Si tratta di un regime forfetario – da considerarsi regime naturale – che si applica a condizione che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle rispettive leggi regionali. Tale regime prevede che ai ricavi conseguiti, venga applicata una percentuale di redditività pari al 25%. Ovviamente è possibile optare per la determinazione dei redditi con metodi ordinari.

Anche per quanto concerne l’IVA, è previsto un regime di determinazione forfettaria, ex art. 34 bis del Dpr. n. 633/72. In particolare, i soggetti che esercitano attività di agriturismo, determinano l’imposta sul valore aggiunto, riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
È fatta salva, tuttavia, la facoltà di adottare il regime ordinario ai fini dell’IVA.

Per quanto concerne l’IRAP la Sezione IV del quadro IQ è riservata alla determinazione del valore della produzione in regime forfetario, mentre la sezioni I e II sono funzionali a stabilire il valore di riferimento IRAP nel caso in cui per opzione si determini il reddito su base effettiva. 
Tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari.

Ammesso e non concesso che un’azienda agrituristica riesca ad ottenere il tax credit, per verificare l’effettivo vantaggio in termini finanziari va verificato non l’importo dell’agevolazione ma l’effettiva possibilità di compensazione in F24 del beneficio ottenuto. In altri termini, se l’azienda agrituristica è una piccola azienda che ha aderito ai regimi agevolati brevemente descritti sopra e l’intervento di ristrutturazione è invece consistente, il rischio è che l’impresa ottenga il tax credit ma non possa utilizzarlo tutto in termini brevi non avendo abbastanza imposte da compensare tramite modello F24. In tal caso se nella pianificazione delle fonti è stato considerato il totale del tax credit potenziale, il rischio è che in attesa di poter compensare il credito d’imposta ricevuto si debba ricorrere ad ulteriori fonti di finanziamento esterne per mantenere l’equilibrio finanziario aziendale.  

Agoràpro Network di consulenti - Dottore commercialista Patrizia Pincin
Patrizia Pincin, Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti

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