Rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso – Obbligo contributivo

La transazione tra datore di lavoro e lavoratore, relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, non ha conseguenze ai fini previdenziali

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Riportiamo, in sintesi, il contenuto di una interessante pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 13 maggio 2021, la n. 12932, in materia di indennità sostitutiva del preavviso e obbligo contributivo.

La Sentenza in parola ha stabilito che, nel caso di licenziamento del lavoratore, è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità.

Se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinuncia al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione contributiva del datore di lavoro, posto che la rinuncia proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (Inps). L’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’Inps sussiste, infatti, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore o dalla rinuncia ai relativi diritti da parte di quest’ultimo.

L’estraneità della transazione al rapporto contributivo, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta.

Quindi, in parole povere, il datore di lavoro sarà chiamato all’obbligo contributivo calcolato sull’indennità sostitutiva del preavviso ancorché quest’ultima non sia stata effettivamente erogata al lavoratore licenziato.

Consulenti del Lavoro Associati Valter Gottardo e Rita Zamai, Partner Agoràpro
Valter Gottardo e Rita Zamai,
Consulenti del Lavoro Associati
Servizio Agoràpro collegato a questo articolo: Problematiche sul lavoro – Imprese e società

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