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Nell’ambito delle misure volte ad evitare l’ulteriore diffusione del contagio, il Governo ha dettato alcune norme anche su questioni particolari, come quella relativa alla validità del documento di riconoscimento che scade in questo periodo.
Con l’art.104 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 è stata prorogata ad ogni effetto la validità dei documenti di riconoscimento e d’identità fino al 31 agosto 2020.
La norma è finalizzata ad evitare che negli uffici aperti al pubblico, non strutturati in modo da poter mantenere agevolmente l’adeguata distanza tra le persone, si creino assembramenti o aggregazioni.
Bisogna tuttavia fare attenzione ai presupposti affinchè operi detta proroga della validità.
Quali documenti?
La proroga della validità è prevista per:
- I documenti di riconoscimento (per tale intendendosi ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica Amministrazione, sia dello Stato Italiano che di altri stati, che permette l’identificazione del titolare) su supporto cartaceo, magnetico o elettronico.
- I documenti di identità (anche in questo caso, tale si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica Amministrazione, sia dello Stato Italiano che di altri stati, che però a differenza del documento di riconoscimento, ha la finalità prevalente di dimostrare l’identità del titolare) su supporto cartaceo, magnetico o elettronico.
- Il documento d’identità elettronico rilasciato dal Comune ai minorenni fino al compimento del quindicesimo anno di età.
Pare quindi che si possa ricomprendere in questo elenco non solo la carta d’identità, ma anche documenti quali la patente di guida, la patente nautica, il vecchio libretto di pensione munito di fotografia autenticata (e non invece quello privo di fotografia), le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di avvenuta autentica e rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Non sono da ricomprendersi, invece, la tessera sanitaria o qualsiasi altro documento privo di fotografia o non rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Quando deve verificarsi la scadenza del documento affinché venga prorogata la sua validità?
La norma espressamente prevede la proroga per i “documenti scaduti o in scadenza successivamente all’entrata in vigore del presente decreto” (e cioè il 18.3.2020), tuttavia la Relazione Illustrativa del medesimo DL parla invece di documenti “scaduti o in scadenza dopo l’entrata in vigore del DL n. 6/2020” (e cioè il 23.2.2020). C’è da ricordare che, con singoli provvedimenti, le scadenze di alcuni documenti (come ad esempio le patenti di guida professionali) erano già state prorogate, sebbene soltanto fino al 30.6.2020.
Nessun dubbio quindi sull’applicabilità della proroga a tutti i documenti che scadranno dal 18 marzo 2020 in poi. Per le altre ipotesi (cioè documenti scaduti prima non solo del 18.3.2020, ma anche del 23.2.2020), è consigliabile informarsi ed analizzare il singolo caso specifico.
Per quali usi del documento vale la proroga della validità?
La norma estende la proroga della validità “ad ogni effetto”. Pertanto essa vale non solo ai fini dell’identificazione del titolare, ma anche per i fini e gli usi propri del documento medesimo, con l’eccezione dell’espatrio.
L’art 104 infatti recita: “La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. La proroga della validità quindi non si estende ai fini dell’espatrio.
Alcuni esempi concreti
Per quanto detto, quindi, una carta d’identità valida per l’espatrio che scadesse in questo periodo potrebbe essere utilizzata senz’altro per l’identificazione fino al 31 agosto 2020, ma non per espatriare.
Per quanto riguarda invece la patente di guida con scadenza in questo periodo, essa deve essere considerata valida fino al 31 agosto 2020 non solo come documento di riconoscimento, ma anche come documento per poter guidare.
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