Dal 1° luglio 2020 sono entrate in vigore le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, previste dal D.L. 3/2020, convertito con modificazioni nella L. 21/2020. La nuova disposizione ha l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale e, quindi, di aumentare gli stipendi netti dei lavoratori dipendenti e di alcune categorie di lavoratori assimilati.
Il provvedimento consiste in 2 distinte misure
1) La prima
A carattere strutturale, prevede l’introduzione di un trattamento integrativo della retribuzione (T.i.r) in sostituzione del credito-bonus Irpef (cosiddetto Bonus Renzi) abrogato dal 1° luglio 2020 , che non concorre alla formazione del reddito.
Tale trattamento integrativo viene riconosciuto nel limite di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 28.000 e nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato spettante ai sensi dell’art.13 comma 1 del Tuir.
Va rapportato al periodo di lavoro nell’anno , pertanto è stato stabilito in due diverse misure , come di seguito evidenziato.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020
REDDITO COMPLESSIVO: fino a 28.000
TRATTAMENTO INTEGRATIVO: 600
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
REDDITO COMPLESSIVO: fino a 28.000
TRATTAMENTO INTEGRATIVO: 1.200
2) La seconda
A carattere transitorio, prevede l’introduzione di un’ulteriore detrazione d’imposta, in vigore per il solo secondo semestre del 2020 spettante nel caso di reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro.
L’ulteriore detrazione spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi di seguito evidenziati, va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e diminuisce all’aumentare del reddito.
ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020
REDDITO COMPLESSIVO: oltre 28.000 e fino a 35.000
DETRAZIONE E FORMULA DI CALCOLO: 480 +120 x (35.000-Reddito complessivo) / 7.000
REDDITO COMPLESSIVO: oltre 35.000 e fino a 40.000
DETRAZIONE E FORMULA DI CALCOLO: 480 x (40.000-Reddito complessivo) / 5.000
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, l’ulteriore detrazione o il trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato si rivelino, sulla base del reddito complessivo annuo, non spettanti, il Datore di Lavoro provvederà al recupero del relativo importo e se lo stesso supera i 60 euro, tale recupero avverrà in 8 rate di uguale importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio fiscale.
Con una sorta di clausola di salvaguardia e con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Decreto Rilancio n. 34/2020 ha previsto che, per l’anno 2020, per ovviare all’effetto indesiderato di incapienza , sia il credito bonus Irpef, (Bonus Renzi in vigore fino al 30 giugno 2020), sia il trattamento integrativo (Tir) introdotto dal 1° luglio 2020, saranno comunque riconosciuti ai percettori di reddito di lavoro dipendente per mezzo di un ulteriore accorgimento contabile. Infatti, nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto della fruizione delle misure di sostegno introdotte (CIGO FIS CIGD e Congedi parentali) tale calcolo ‘ordinario’ dovrà essere messo a confronto con un secondo algoritmo di calcolo che considera non già l’importo delle indennità anticipate dall’azienda, ma la retribuzione contrattuale ‘teorica ‘ che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza.
In conclusione, per il solo anno 2020 e limitatamente a tali situazioni, viene introdotta un’eccezione al principio generale secondo il quale sia il credito-bonus Irpef sia il trattamento integrativo spettano solamente nel caso d’imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato.
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