Le scelte degli amministratori di società sono assistite dal principio della business judgment rule, da intendersi come insindacabilità nel merito delle scelte gestorie. In sostanza il giudice non può sostituirsi all’amministratore e compiere ex post le valutazioni di merito, di opportunità e di convenienza economica sulle decisioni di gestione prese. Tale principio si applica non solo alle scelte gestionali in senso stretto ma anche a quelle organizzative.
Le limitazioni al potere discrezionale degli amministratori
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda, da ultimo, la recentissima ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2020), il principio della insindacabilità delle scelte gestorie non è però assoluto, essendo soggetto a due ordini di limitazioni, riguardanti essenzialmente i profili della legittimità e della ragionevolezza. Con riguardo al primo profilo, la verifica affidata al giudice richiede di ripercorrere il procedimento decisionale, analizzando se la decisione presa dagli amministratori sia stata coerente e congrua rispetto alle informazioni da questi raccolte e valutando l’eventuale violazione del dovere di diligenza in relazione ai normali criteri che dovrebbero ispirare i manager. Per quanto riguarda invece il profilo della ragionevolezza della scelta, la valutazione deve essere compiuta ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele normalmente richieste, delle verifiche e delle informazioni preventive, oltre che della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Le scelte gestionali devono essere cioè valutate con riferimento al momento in cui le stesse sono prese, e non sulla base delle loro conseguenze.
La diligenza richiesta all’amministratore
Si ricorda che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società a responsabilità limitata è regolata dall’art. 2476 c.c.. Si tratta di una norma che contiene una disciplina analoga a quella delineata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. per l’azione sociale di responsabilità nelle s.p.a..
La riforma del diritto societario ha specificato il parametro della diligenza richiesta all’amministratore, effettuando un duplice richiamo alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze possedute dall’amministratore. Il riferimento alla natura dell’incarico attribuisce alla diligenza il carattere della professionalità, con accentuazione della responsabilità rispetto a quella configurabile in base al criterio della diligenza dell’uomo medio. Come già anticipato, la valutazione della diligenza deve essere effettuata tramite un giudizio ex ante, dovendosi cioè prendere in considerazione le circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento in cui furono posti in essere gli atti ritenuti lesivi per la società. Il principio della business judgment rule non può legittimare operazioni dannose per la società e prive di giustificazione sul piano della diligenza; nel pieno rispetto dell’autonomia gestoria dell’organo amministrativo, infatti, ove il danno non attenga alla scelta imprenditoriale o all’economicità della stessa, ma all’evidente negligenza, superficialità o imprudenza nell’attuazione di un’operazione contrattuale, deve affermarsi la responsabilità dell’amministratore.
Tale responsabilità non ricorre nelle ipotesi in cui il risultato negativo della gestione sia riconducibile all’andamento complessivo del mercato o a scelte ed iniziative degli amministratori altamente speculative o erronee nel merito, purché assunte previa idonea e consapevole valutazione delle condizioni di rischio. Spetta esclusivamente agli amministratori orientare l’attività dell’impresa sociale, essendo preclusa la possibilità di verificare nel merito le scelte operate dagli amministratori e di configurarne una responsabilità qualora esse si siano dimostrate economicamente errate o non convenienti. In sostanza, l’amministratore ha il dovere di gestire l’impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza al fine di perseguire interessi compatibili con quello della società amministrata; non ha, invece, l’obbligo di amministrare la società con successo economico.
Il sindacato sulle scelte organizzative
Come confermato dal Tribunale di Roma nella già citata ordinanza dell’8 aprile 2020, non vi è motivo per escludere che l’ambito del sindacato del giudice – ovviamente entro i limiti sopra menzionati della legittimità e della ragionevolezza delle scelte -, consentito sulle decisioni di gestione, operi anche per le scelte aventi natura organizzativa prese dagli amministratori in adempimento del dovere posto a loro carico di curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2381 c.c. per quanto riguarda le s.p.a. e art. 2475 c.c. per le s.r.l.). Sicché, la decisione organizzativa costituisce anch’essa una scelta afferente al merito gestorio, per la quale vale il principio della insindacabilità, temperato dagli anzidetti limiti riguardanti sia il modo in cui la scelta è stata effettuata, che le ragioni che sono alla base di essa.
Nell’ambito delle decisioni organizzative soggette al sindacato del giudice, figura anche quella di assumere il personale della società. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma è stato ad esempio ritenuto che configuri una violazione dell’obbligo di amministrare con diligenza l’assunzione in blocco, a tempo indeterminato, di un numero elevato di dipendenti da parte degli amministratori di una società ancora in fase di start up che, non solo non aveva ancora iniziato la propria attività principale, ma era anche in attesa di ottenere l’autorizzazione da parte del Ministero competente allo svolgimento di quell’attività. Secondo i giudici romani tale scelta organizzativa sarebbe stata assunta in modo irrazionale e senza un’adeguata istruttoria.
Scritto da:
Avvocato Alfredo Pivato, Diritto Commerciale e Societario
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