Pignoramento stipendio/pensione e accesso alle procedure di Sovraindebitamento

Grazie all’intervento della Corte Costituzionale, anche coloro che hanno subìto il pignoramento di una parte dello stipendio o della pensione possono accedere alla esdebitazione di cui alla Legge 3/2012

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Sono molti gli italiani che subiscono ogni giorno il pignoramento di una parte dello stipendio o della pensione, da parte dei creditori.

Il pignoramento presso terzi è l’atto esecutivo con il quale un creditore aggredisce una parte dello stipendio o della pensione del debitore. In pratica, il datore di lavoro o l’ente previdenziale del debitore, operano una trattenuta alla fonte e la versano direttamente al creditore.

La normativa prevede dei limiti alla pignorabilità di tali somme.

In particolare, può essere legittimamente pignorato non più di 1/5 dello stipendio netto. Ma nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate:     
– 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500€;              
– 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000€;
– 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000€.

Per i pensionati, invece, viene sempre garantita una somma definita minimo vitale. Il minimo vitale si calcola tenendo presente l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Appare evidente che i soggetti che vengono sottoposti a tale tipo di esecuzione, vedono ridursi in maniera considerevole le somme mensili a disposizione.

Questo può comportare l’impossibilità di accedere con successo ad una procedura di composizione della crisi.

Nel 2022 la situazione è finalmente cambiata

Sino a poco tempo fa, la giurisprudenza si era divisa sulla possibilità di considerare opponibile l’ordinanza di assegnazione della quota parte pignorata dello stipendio/pensione alla procedura di composizione della crisi.

Vi era un orientamento prevalente che riconosceva la non opponibilità solo nel caso in cui si trattasse di procedura di liquidazione del patrimonio, oppure di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Restavano molti dubbi, invece, sulla possibilità di poter considerare il pignoramento come non opponibile alla procedura del Piano del Consumatore.

Di conseguenza, le persone che volevano accedere a tale procedura, potevano destinare agli altri creditori solo le somme che residuavano al netto di quanto pignorato, con scarse possibilità di ottenere la omologazione del piano.

Ciò era molto grave se si considera che il piano del consumatore è la procedura introdotta dalla Legge n. 3 del 27.1.2012 dedicata – come si evince dallo stesso nome – ai soli consumatori: quindi, la maggioranza.

I consumatori sono anche coloro che subiscono la principalità dei pignoramenti presso terzi che spesso sono conseguenti a finanziamenti che non sono più in grado di onerare.

Di fatto, era molto difficile per tali soggetti ottenere una liberazione dai debiti, e venivano quindi come relegati ad una condizione di “perenni esecutati”.

La legge n. 3 del 2012, che ha introdotto in Italia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella sua formulazione originaria non affrontava direttamente la questione.

E le successive modifiche introdotte alla legge n. 3 del 2012 dalla legge n. 176/2020 (entrate in vigore il 25 dicembre del 2020) si erano limitate a disciplinare la sorte delle cessioni volontarie del quinto.

Questa era la situazione finché, nel 2021, il Tribunale di Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza rispetto all’art. 3 della Costituzione, non avendo le predette novità previsto la falcidia anche delle ordinanze di assegnazione all’esito dei pignoramenti.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 ha risolto – positivamente – la questione fornendo una interpretazione autentica dell’art 8 comma 1 bis della Legge n. 3 /2012 secondo cui la falcidia prevista per le cessioni volontarie debba intendersi estesa anche alle cessioni coattive in quanto derivanti da un provvedimento giudiziale.

Grazie a questo intervento della Corte Costituzionale tutti i soggetti che hanno subìto un pignoramento presso terzi potranno ora accedere, con maggiore probabilità di successo, alle procedure di composizione della crisi nella speranza di ottenere la liberazione dai debiti.

scritto da
Avv. Anna Pericoli
ADR, Sovraindebitamento, Locazioni Commerciali

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