“Nuovo” blocco dei licenziamenti: quali aziende rientrano?

Quali sono le aziende che possono ricorrere agli ammortizzatori sociali? Qui l'elenco delle tipologie. Capiamo meglio come funziona e quanto dura il blocco licenziamenti.

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Aggiornamento del 29/07/2021

Con il D.L. 99/2021 (art. 4 comma 2) il blocco dei licenziamenti è esteso fino al 31 ottobre 2021 per tutte le aziende del settore tessile e abbigliamento (industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15), che dalla data del 1 luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e che quindi possono richiedere domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cassa Covid) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Il blocco opera a prescindere dall’effettiva fruizione degli ammortizzatori sociali.

—– Fine aggiornamento ——

Nel video pubblicato qualche giorno fa, abbiamo fatto il punto dello stato attuale del blocco dei licenziamenti dopo l’approvazione del Decreto Sostegni bis (d.l. 73/2021).

Come si è detto, resta fermo il blocco dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per le imprese che abbiano utilizzato o utilizzino assegno ordinario FIS, Cassa in deroga o CISOA (Cassa c.d. agricola), già introdotto con il primo decreto Sostegni (d.l. 41/21).

Il blocco generalizzato in vigore fino al 30 giugno 2021 è stato esteso fino al 31 dicembre 2021 per le aziende che facciano ricorso alla CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e alla CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) senza il versamento del contributo addizionale.

Quali tipi di aziende possono ricorrere a tali ammortizzatori sociali?

Vediamo in concreto quali sono le aziende, in base all’attività svolta, che siano ancora soggette al blocco dei licenziamenti.

Procediamo con ordine.

1) Imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO: art. 10 d. lg. 148/2015.

a) Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas.
b) Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali (escluse le cooperative ex DPR 602/1970 – facchinaggio/trasporti).
c) Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco.
d) Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
e) Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica.
f) Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi.
g) Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato.
h) Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici.
i) Imprese addette all’armamento ferroviario.
l) Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica.
m) Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.
n) Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
o) Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

2) Imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS: art. 20 d. lg. 148/2015.

Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) Imprese industriali, comprese quelle edili e affini.
b) Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.
c) Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenzada situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
d) Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
e) Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile.
f) Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi.
g) Imprese di vigilanza.

Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti:
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Imprese a prescindere dal numero dei dipendenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale.
b) Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Come opera il blocco esteso fino al 31 dicembre 2021?

Il blocco fino al 30 giugno 2021 è generalizzato, quindi prescinde dalla tipologia di azienda e di ammortizzatori sociali a cui ha accesso.

Dopo tale data (quindi dal 1° luglio 2021), il blocco non opera in automatico, ma si attiva dal momento in cui viene presentata l’istanza di integrazione salariale in via telematica (senza il pagamento del contributo addizionale).

Ragion per cui, se al 1° luglio 2021 l’azienda non ha ancora chiesto l’attivazione di integrazione salariale come prevista dal decreto “Sostegni bis”, può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino all’invio della domanda: in tal caso il licenziamento potrà essere impugnato o contestato sulla base della normativa ordinaria e non di quella emergenziale (non sussiste quindi in questo caso il divieto generale di licenziamento).

Il blocco si “riattiva” con la presentazione della domanda di accesso agli ammortizzatori sociali.

Fino a quando dura il blocco?

Fino a che vengono utilizzate le integrazioni salariali e comunque fino al 31 dicembre 2021, indicato come ultima data limite.

Misure alternative alle integrazioni salariali CIGO e CIGS

Il decreto “Sostegni bis” ha previsto, quale alternativa al ricorso agli ammortizzatori CIGO e CIGS in via ordinaria (senza il pagamento del contributo addizionale), la possibilità di stipulare una sorta di “contratto di solidarietà difensiva” per le imprese che abbiano registrato nel primo semestre 2021 un calo del fatturato di almeno il 50 % rapportato al primo semestre 2019.

Per tali aziende (che non vengono individuate per l’attività svolta o per il numero di occupati, ma per il solo calo di fatturato), è prevista la possibilità di procedere con un accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’accordo prevede la riduzione di orario legata a una riduzione di attività, con accesso alle integrazioni salariali ridotte (sempre senza versamento del contributo addizionale), per un massimo di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.

Per tutto questo periodo di riduzione di attività, orario e retribuzione, vige ugualmente il blocco dei licenziamenti.

Questo il quadro alla data attuale…sempre in attesa di altri interventi normativi, di cui vi daremo immediato aggiornamento.

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Infografica


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Avvocato Erica Mussato, Diritto del Lavoro e Previdenziale, Treviso - Partner Agoràpro
Avvocato Erica Mussato,
Diritto del Lavoro e Previdenziale
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