Dal 01 aprile 2025 è entrata in vigora la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce i codici attività previsti dalla tabella ATECO 2007.
La revisione dei codici ATECO va tenuta in particolare considerazione nell’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile in quanto con la revisione dei codici attività viene modificato l’ambito oggettivo di applicazione del regime dell’inversione contabile.
Ricordo che il meccanismo del reverse charge settore dell’edilizia è previsto dall’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 che prevede la sua applicazione alle prestazioni di servizi come pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, come previsto dall’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Per individuare le attività che rientrano nell’applicazione dell’art. 4 comma 6 lett. a-ter) la circolare n.14/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che debba farsi riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Di seguito il confronto tra i codici ATECO 2007 previsti dalla circolare e i codici ATECO 2025.
Installazione di impianti relativi ad edifici
ATECO 2007 | ATECO 2025 |
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) | 43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici |
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) | 43.21.02 Installazione di cablaggi per telecomunicazioni ed altre reti |
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione | 43.22.01 Installazione di impianti geotermici |
43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) | 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento di incendi |
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) | 43.22.05 Installazione di altri impianti termo-idraulici |
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili | 43.22.06 Installazione di impianti per la distribuzione del gas |
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni | 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria |
43.29.09 Altri lavori di costruzione ed installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici) | 43.23.00 Installazione di sistemi per l’isolamento |
43.24.01 Installazione di ascensori e scale mobili | |
43.24.09 Altri lavori di installazione edili n.c.a. |
Completamento di edifici
ATECO 2007 | ATECO 2025 |
43.31.00 Intonacatura e stuccatura | 43.31.01 Posa in opera di cartongesso |
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate | 43.31.02 Altri lavori di intonacatura |
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili | 43.32.01 Posa in opera di porte blindate |
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri | 43.32.02 Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili |
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri | 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di pareti |
43.39.01 Attività non specializzata di lavori edli (muratori) | 43.34.01 Tinteggiatura |
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici” | 43.34.02 Posa in opera di vetri |
43.35.00 Altri lavori di completamento e finitura di edifici |
Come sopra riepilogato i nuovi codici ATECO sono più specifici sulle attività svolte.
E’ quindi necessario un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria sull’applicazione del reverse charge ai nuovi codici ATECO 2025 e anche alle attività di sviluppo di progetti immobiliari.
Queste ultime, infatti, prima erano nella sezione F della tabella ATECO 2007 mentre ora sono state spostate nella sezione M, sotto la nuova classe 68.12. “Attività immobiliari su beni propri e sviluppo di progetti immobiliari” uscendo quindi dall’applicazione del reverse charge.
In attesa di tale chiarimento, considerato che l’approccio dell’impresa nell’applicazione del reverse charge dev’essere di prudenza e continuità si deve continuare a far riferimento ai codici ATECO 2007, richiamati dalla circolare n 14/2015 per determinare l’ambito oggettivo di applicazione.

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