Interventi su immobili: novità legge di bilancio 2021 per persone fisiche e imprese

Un riepilogo delle novità più interessanti in materia di detrazioni fiscali relative agli interventi per di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, “bonus mobili”, “bonus facciate” e “bonus verde”, nonché per il “superbonus 110%”.

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Con l’entrata in vigore della L. 178/2000 c.d. “Legge di bilancio 2021” sono previste interessanti novità in materia di detrazioni fiscali relative agli interventi per di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, “bonus mobili”, “bonus facciate” e “bonus verde”, nonché per il “superbonus 110%”.

Di seguito il riepilogo di quanto previsto e dei relativi vantaggi.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

È stata prorogata fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di Euro 96.000,00 per unità immobiliare.

Gli interventi che rientrano nell’agevolazione sono gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria eseguiti da persone fisiche su immobili a destinazione abitativa.

Va tenuto presente che il limite di spese detraibili di Euro 96.000,00 tiene conto anche degli interventi eseguiti in passato in quanto è collegata all’immobile.

Detrazione “bonus mobili”

Il “bonus mobili” accessibile alle persone fisiche che eseguono interventi di ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo di immobili a destinazione abitativa è stato prorogato fino al 31.12.2021.

È inoltre stato elevato da Euro 10.000 ad Euro 16.000 il limite massimo di spesa detraibile al 50% in 10 anni.

Faccio presente che le spese sostenute nel 2021 per acquisti di arredi o elettrodomestici, risultano detraibili al 50% solamente nel caso in cui gli interventi sull’immobile sono iniziati post 01.01.2020.

Interventi di riqualificazione energetica

È stata prorogata al 31.12.2021 la detrazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Rientrano nell’agevolazione fiscale che prevede una detrazione del 65% gli interventi di:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione del 65% spetta, inoltre, per

  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

.

È stata inoltre prorogata al 31.12.2021 la detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute in relazione ai seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Le detrazioni sia del 65% che del 50% spettano su determinati limiti di spesa previsti per i singoli interventi e vanno ripartite in 10 rate annuali di pari importo.

Superbonus “110%”

Tra le principali novità riguardanti il superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per le spe­se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva­lenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà di più per­sone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare (secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale);
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture perti­nen­ziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra­strut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus anche gli edifici privi di attestato di pre­sta­zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Bonus “facciate”

È stata prorogata fino al 31.12.2021 la detrazione fiscale del 90% spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili.

Si ricorda che l’agevolazione spetta su interventi su edifici esistenti ubicati in zona A e B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Rientrano nell’agevolazione gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione, che non prevede alcun limite nemmeno nella spesa sostenuta, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus “verde”

Trattasi di un’agevolazione fiscale per le persone fisiche che prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute fino al 31.12.2021 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve essere tracciabile quindi attraverso bonifico bancario o postale.

Le agevolazioni sugli interventi su immobili abitativi e strumentali sono molteplici. Ognuna con le proprie particolarità tecniche, fiscali e contrattuali.

Per analizzare al meglio la fattibilità degli interventi agevolati e il loro impatto fiscale e finanziario è importante rivolgersi ad un team di professionisti che seguano tutti gli aspetti dell’intervento con specializzazione e in sinergia.

Daniela Zanella, Commercialista, revisore Legale dei conti, Montebelluna (TV)
Daniela Zanella, Dott. Commercialista, Revisore Legale dei conti
Servizio Agoràpro collegato a questo articolo: Interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione

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