Decreto Cura Italia – “Quale indennità mi spetta?”

Il decreto “Cura Italia” DL 18/2020 del 17.03.2020 ha riconosciuto indennità a favore di alcune tipologie di soggetti.

LinkedInFacebookWhatsAppEmail

News 6

Il decreto “Cura Italia” DL 18/2020 del 17.03.2020 ha riconosciuto alcune indennità a favore di alcune tipologie di soggetti.

Indennità Professionisti e Co.co.co. Gestione Separata

Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di Co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. (art. 27)
L’indennità (€ 600,00):
– è riconosciuta per il mese di marzo;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS, previa domanda.

Indennità Autonomi gestioni speciali AGO

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. (art. 28)
L’indennità (€ 600,00):
– è riconosciuta per il mese di marzo;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS, previa domanda.

Indennità Stagionali turismo e stabilimenti termali

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. (art. 29)
L’indennità (€ 600,00):
– è riconosciuta per il mese di marzo;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS, previa domanda.

Indennità Operai agricoli

Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. (art. 30)
L’indennità (€ 600,00):
– è riconosciuta per il mese di marzo;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS, previa domanda.

Indennità Lavoratori Spettacolo

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. (art. 38)
L’indennità (€ 600,00):
– è riconosciuta per il mese di marzo;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è erogata dall’INPS, previa domanda;
– non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Indennità Dipendenti, autonomi e professionisti iscritti alle casse

Lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti alle casse, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. (art. 44)
L’indennità:
– è da determinarsi con decreto da emanare entro il 16 aprile 2020.
E’ prevista l’Istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Il decreto attuativo definirà l’eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Indennità Collaboratori sportivi

Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) già in essere alla data del 23 febbraio 2020 (es. atleti professionisti titolari di rapporto di lavoro autonomo non iscritti alla gestione separata INPS) (art. 96)
L’indennità (€ 600,00):
– riguarda sia attività sportiva dilettantistica che attività amministrativa gestionale
– è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.;
– non concorre alla formazione del reddito, né per la fascia esente di euro 10.000, né per la successiva di euro 30.658,28 in cui si applica la ritenuta a titolo di acconto.
– Non spetta ai percettori di reddito di cittadinanza.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Un decreto MEF, da adottarsi entro il 1° aprile 2020, definirà le modalità di presentazione delle domande.
Questo termine ha carattere ordinatorio e probabilmente la scadenza non verrà rispettata.

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.

LinkedInFacebookWhatsAppEmail