Connessione attività agricola e agriturismo: stop al fattore tempo

Alcune misure del Decreto Sostegni-bis e la normativa della Regione Veneto per il settore agrituristico.

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Il Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto con l’art. 68 alcune misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico.

In particolare:

  • il comma 10 prevede che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;
  • il comma 11 dispone che non è più necessario fare riferimento al tempo di lavoro richiesto per l’esercizio delle attività al fine di valutare il requisito della connessione fra agriturismo e attività agricola.

Nonostante il Decreto Legge n. 73/2021 sia attualmente ancora all’esame della Camera dei Deputati, e quindi passibile di potenziali modifiche rispetto all’attuale formulazione, cerchiamo di capire se l’eliminazione della regola base del tempo di lavoro per la valutazione del rapporto di connessione possa avere effetti a breve per chi intende aprire un agriturismo.

L’attività agrituristica nella normativa nazionale e delega alle Regioni

La legge nazionale di riferimento è la legge quadro dell’attività agrituristica n. 96/2006. Tale legge definisce all’art. 2, co. 1, attività agrituristiche tutte le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o persone, oppure associati fra loro. L’attività agrituristica deve sempre essere esercitata attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

L’attività di agriturismo è quindi sempre attività connessa a quella principale di agricoltore, indipendentemente dalla forma societaria con cui quest’ultima sia svolta. 

L’art. 2, co. 2, della L. n. 96/2006 stabilisce inoltre che rientrano fra quelle agrituristiche le attività di seguito elencate.

  • Dare ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.
  • Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona.
  • Organizzare degustazioni di prodotti aziendali.
  • Organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistica e di ippoturismo.

La normativa nazionale demanda alle Regioni:

  • il potere di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche (art. 3);
  • (art. 4, co. 1);
  • il potere di disciplinare le modalità di somministrazione di pasti e bevande al fine di garantire i criteri di prevalenza dei prodotti propri e dei prodotti di aziende agricole della zona (art. 4, co. 4);
  • il potere di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (art. 7).

Per quanto riguarda in particolare il potere di dettare i criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica, le Regioni devono definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole. Il Decreto Sostegni-bis ha eliminato dall’art. 4 co. 2 della L. n. 96/2006 il riferimento al tempo di lavoro quale regola di base per definire tali criteri.

In altre parole, il Decreto Sostegni-bis ha eliminato sì il criterio di base obbligatorio riferito al tempo, ma saranno le Regioni che dovranno adeguare la propria normativa e prassi amministrativa. Considerato che il Decreto Sostegni-bis è ancora in fase di esame e che le Regioni avranno bisogno di un tempo tecnico per potersi adeguare, è facile desumere che per poter verificare gli effetti pratici di tale modifica ci vorrà del tempo.

Si possono fare comunque alcune considerazioni analizzando le normative Regionali, e per quanto ci riguarda in particolare la normativa della Regione Veneto.

La normativa della Regione Veneto

La legge regionale di riferimento in Veneto è la L. n. 28/2012. Tale legge stabilisce all’art. 3 co. 1 che possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di seguito elencati.

  • Coloro che svolgono attività agricola da almeno un biennio (requisito non richiesto in caso di parenti e affini che subentrano nella titolarità dell’azienda).
  • Coloro che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica.
  • Coloro che utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l’azienda agricola.
  • Coloro che assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

Il comma 7 dell’art. 3 recita “Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica …”. La normativa regionale quindi di fatto ricalca esattamente la normativa nazionale.

Infatti, il Manuale operativo per l’agriturismo (all. A alla Dgr. n. 610/2016) riporta una scheda tecnica per il calcolo dei tempi lavoro che si basa sul numero totale di posti letto, sul numero di pasti e sui giorni di attività, e non fornisce altre modalità di calcolo della prevalenza.

Considerata quindi la normativa regionale e la possibile modifica della normativa nazionale, è logico aspettarsi che qualora venissero confermati i commi 10 e 11 dell’art. 68 dovrà essere modificata sia la Legge regionale del Veneto di riferimento per l’attività agrituristica, che le disposizioni attuative e procedurali utilizzate dagli uffici.

È ragionevole quindi aspettarsi grandi novità?

Le modifiche alla normativa di settore potrebbero non avere però effetti così sostanziali sugli operatori che volessero aprire un’attività agrituristica. Vediamo perché.

Innanzitutto possiamo ridurre la platea dei soggetti che saranno coinvolti dalle potenziali modifiche della legge regionale del Veneto.

L’art. 3, comma 5, della Legge regionale n. 28/2012 stabilisce infatti che il requisito della prevalenza non è richiesto nei casi elencati di seguito.

  • Qualora l’azienda agrituristica svolga esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci.
  • Qualora l’azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e dia ospitalità o fornisca somministrazione di pasti e bevande per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

Tali aziende, definite Aziende minime, anche in caso di modifica dei criteri di individuazione della prevalenza, dovranno comunque rispettare solo gli altri tre requisiti per poter svolgere attività agrituristica, esattamente come adesso. Quindi se si intende avviare una piccola attività agrituristica è logico pensare che le modifiche proposte dall’art. 68 del Decreto Sostegni-bis saranno irrilevanti.

Per i soggetti non classificabili come Azienda minima, consideriamo invece che le modifiche proposte con l’articolo 68 hanno eliminato il criterio di riferimento al tempo, ma non la necessità che l’attività agricola sia prevalente rispetto a quella agrituristica. Quindi è presumibile aspettarsi che le Regioni stabiliscano criteri più flessibili rispetto a quelli legati solo al tempo di lavoro, ma in grado di garantire che l’attività agricola sia sempre e comunque quella esercitata in via principale dal soggetto che richiede l’apertura di un’attività agrituristica.

Non ci resta che attendere l’adeguamento delle normative regionali senza eccessive aspettative di liberalizzazioni.

Patrizia Pincin, Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti, (Treviso), Partner Agoràpro
Patrizia Pincin
Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti

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