A seguito delle ultime misure restrittive introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, il nuovo decreto legge 149/2020 (cd. “Ristori bis”) ha previsto ulteriori misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le novità introdotte dal decreto legge 149/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 09/11/2020, vi sono le modifiche ai nuovi trattamenti di integrazione salariale appena introdotti dal decreto legge 28/10/2020 n. 137 (c.d. “Ristori”).
Tali modifiche, infatti, riconoscono i trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori bis, ovvero il 9 novembre 2020 (art. 12 comma 2).
Tale precisazione si è resa necessaria poichè l’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , ha previsto ulteriori sei settimane (periodo massimo) di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per i datori di lavoro che, tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, senza peraltro specificare chi tra i lavoratori in forza nell’impresa alla data del 16 novembre ne era il destinatario.
Con la modifica introdotta dal D.L. 149/2020 si amplia così la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020, data precedentemente indicata nel D.L. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”).
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