In questo momento di emergenza Covid-19 gli esercizi commerciali stanno soffrendo per la riduzione dei propri fatturati. Le chiusure o riduzioni delle aperture dei negozi e l’incertezza nel futuro dei bilanci familiari ha spinto ad una riduzione collettiva degli acquisti.
Il Governo ha quindi ritenuto utile per la ripresa dei consumi l’introduzione del cashback e la partenza della lotteria degli scontrini.
Ma tali manovre sono realmente un’opportunità per consumatori e esercizi commerciali oppure sono in realtà una trappola fiscale e finanziaria?
Cashback
Con il Decreto Ministeriale n. 156 del 24.11.2020 è stato prevista l’attribuzione di un rimborso in denaro a favore dei consumatori che effettuano acquisti da esercenti con strumenti di pagamento elettronici.
Tali acquisti devono riguardare solo la sfera privata del consumatore e quindi al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.
Per accedere alla possibilità di rimborso sarà necessario registrarsi all’interno dell’app IO inserendo il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali si intende avvalersi per effettuare gli acquisti.
La misura del rimborso è prevista per periodi semestrali dal 01.01.2021 al 30.06.2022.
Per accedere al rimborso è necessario effettuare un minimo di 50 transazioni con pagamenti elettronici. Il rimborso, che verrà erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo, è pari al 10% dell’importo di ogni transazione fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.
L’ammontare delle transazioni su cui spetta il rimborso non può superare in ogni caso i 1.500 euro per periodo.
In via transitoria e per sollecitare gli acquisti natalizi è stato previsto per il periodo dal 8 dicembre al 31 dicembre 2020 un rimborso pari al 10% sempre con i limiti sopra previsti. Si può però accedere al rimborso con l’effettuazione di un minimo di 10 transazioni con pagamenti elettronici. L’erogazione di quanto spettante verrà effettuato entro il 21 febbraio 2021.
E’ stato inoltre previsto un rimborso speciale pari a 1.500 euro per chi ha totalizzato il maggior numero di transazioni per periodo semestrale. A parità di numero di transazioni effettuate verrà premiato l’acquirente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.
Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico riparte da zero.
Lotteria degli scontrini
Chi l’avrebbe mai detto che dopo il Lotto, Superenalotto e “Gratta e vinci” avremmo iniziato a partecipare anche alla lotteria semplicemente andando a fare spese per sé e la propria famiglia o consumando in qualche locale.
E invece è proprio così.
Dal 01.01.2021 con una semplice registrazione presso il portale Lotteria degli scontrini – Home sarà possibile, con il codice lotteria attribuito e comunicandolo all’esercente al momento in cui si effettuano acquisti di valore superiore ad 1 euro di partecipare ad un’estrazione nazionale.
Sull’acquisto effettuato spetterà un biglietto virtuale ogni euro di spesa fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali.
Le estrazioni si dividono in due tipologie:
– “ordinarie” dove è permesso il pagamento del bene o servizio acquistato anche in contanti:
- estrazioni settimanali con 7 premi da 5.000 euro ciascuno
- estrazioni mensili con 3 premi da 30.000 euro
- estrazione annuali con 1 premio pari a 1.000.000 di euro
– “zerocontanti” nel caso in cui l’acquisto del bene o servizio sia effettuato con strumenti di pagamento elettronici:
- estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;
- estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;
- estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.
La lotteria è valida per tutti i normali acquisti ad esclusione:
– di quelli effettuati in regime di impresa, arte e professioni;
– con fatturazione elettronica;
– di beni acquistati con codice fiscale per usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
I pro e i contro per gli acquirenti
Il sistema cashback e della “lotteria degli scontrini” come descritti sono sicuramente allettanti per gli acquirenti ma hanno degli aspetti critici che debbono essere tenuti in considerazione.
Da questo punto di vista, a fronte di un comportamento virtuoso del compratore, il sistema del cashback potrebbe non avere quel beneficio monetario che ci si aspetta, pur considerando che tali somme non sono soggette a tassazione.
La percentuale del 10% di sconto sugli acquisti, infatti, potrebbe anche essere adeguata ma la limitazione dell’importo massimo della singola operazione e quella sul massimo rimborso ottenibile, limitano certamente il beneficio.
Occorre poi rilevare che la necessità di registrazione attraverso mezzi digitali (app, spid, ecc.) rendono l’adesione al programma non facile e soprattutto limitata a quella sola fascia di popolazione con competenze non banali.
Infine, è vero che dalla parte del consumatore sapere che si possono vincere dei premi non facendo altro che attivare un codice non può che invogliare la partecipazione alla lotteria, ma bisogna essere consapevoli che nel momento in cui si comunica l’operazione all’Amministrazione finanziaria si mette in mano del fisco i dati personali sui propri acquisti.
Questo cosa può comportare?
Nel nostro sistema tributario esiste lo strumento del “redditometro”. Si tratta di metodo di accertamento del reddito dei contribuenti che consiste nella determinazione del reddito complessivo attraverso gli incrementi patrimoniali e gli indici di spesa.
Ciò sta a significare che avendo a disposizione le tipologie di acquisti effettuati l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di stabile qual è il tenore di vita del contribuente e la capacità di sostenerlo con i propri redditi dichiarati.
Se l’Amministrazione finanziaria dovesse quindi ritenere che il tenore di vita non è sostenibile potrà chiedere chiarimenti al contribuente e avviare una fase di accertamento.
I soli contro per gli esercenti
Tutte queste innovazioni sono sicuramente svantaggiose per gli esercenti.
Questi infatti – si trovano – e si troveranno a dover sopportare pesanti oneri per le commissioni bancarie di ciascuna transazione, oneri che andranno a corrodere solo ed esclusivamente la loro fetta di guadagno sulla merce venduta.
Ma vi è di più. Dopo l’avvento del registratore di cassa telematico avvenuto ad inizio 2020 per il quale tutti i negozianti hanno dovuto sopportare i costi di adeguamento, ora i medesimi sono tenuti ad aggiornare – e a pagare – nuovamente i propri registratori alle nuove normative e di dotarsi di lettore di codice a barre.
Infine, ma non meno importante, v’è un’altra riflessione da fare: avete presente un bar o una pasticceria all’ora di punta? O il panificio di paese a mezzogiorno? Il cassiere veloce è fondamentale per dare un buon servizio al cliente ma anche per evitare assembramenti che di questi tempi non sono visti di buon occhio. Ebbene, l’inserimento della transazione per il cashcack e del codice per la lotteria degli scontrini comporterà inevitabilmente un allungamento dei tempi e ciò varrà sia per l’acquisto di un caffè da 1 euro sia per acquisti ben più importanti.
Le giustificazioni che ci vengono fornite per l’avvento di questi nuovi sistemi sono quelle di stimolare i consumi ed eliminare – o quanto meno limitare – l’evasione fiscale. Ma siamo davvero sicuri? Non sarà forse il colpo di grazia finale ai piccoli negozi di paese, magari gestiti da proprietari non più giovanissimi, in favore delle grandi lobby nazionali ed internazionali?
Scritto da
Daniela Zanella, Commercialista, revisore Legale dei conti
Avvocato Linda Girardi – Diritto bancario e recupero credito Foro di Treviso
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