Come noto, attualmente vige il blocco dei licenziamenti, sia individuali che collettivi, per ragioni economiche, fino al 31 gennaio 2021 (vedi nostro precedente articolo).
Tuttavia, è possibile procedere ugualmente con la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo in parola prevede un incentivo alla risoluzione del rapporto, su adesione volontaria del/i lavoratore/i.
Per espressa previsione normativa, il lavoratore che aderisce all’accordo collettivo aziendale e risolve quindi consensualmente il rapporto di lavoro, ha diritto ugualmente alla NASPI (che, ricordiamo, è riconosciuta solo nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta involontariamente).
L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 settembre 2020, ha nuovamente chiarito tale aspetto, precisando anche che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione all’accordo collettivo aziendale sono tenuti ad allegare, alla domanda di NASPI, l’accordo in parola, comprovante l’avvenuta adesione allo stesso.
Con il messaggio 4464 del 26 novembre 2020, l’INPS è nuovamente intervenuta.
Dapprima ha richiamato il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui la norma ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi che riguardino o meno aziende che possano ancora accedere ai trattamenti di integrazione salariale. L’INPS ha poi chiarito che l’accesso alla prestazione NASPI da parte dei lavoratori che aderiscano a tali accordi è limitato alla vigenza delle disposizioni che prevedono il blocco dei licenziamenti e che l’allegazione dell’accordo collettivo aziendale (o di altra documentazione da cui si evinca l’adesione all’accordo medesimo) è condizione necessaria per l’erogazione del trattamento NASPI.
Il riconoscimento della NASPI ai lavoratori che aderiscano agli accordi collettivi aziendali è in linea con quanto previsto anche in altre ipotesi diverse dal licenziamento, ovvero:
– dimissioni per giusta causa;
– accordo nell’ambito della procedura di licenziamento di cui all’art. 7 l. 604/66;
– dimissioni nel caso di trasferimento non sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (indipendentemente dalla distanza della nuova sede di lavoro);
– risoluzione consensuale in seguito a rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
Dunque sembra che la NASPI, almeno fino al 31 gennaio 2021, possa essere garantita anche a quei lavoratori che scelgano di aderire ad un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, nell’ambito degli accordi collettivi aziendali introdotti dal Decreto Agosto.
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