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Il decreto “Cura Italia” ha bloccato i licenziamenti per ragioni economiche: inizialmente dal 17 marzo fino al 16 maggio ed ora fino al 17 agosto 2020 (con le ultime modifiche del decreto “Rilancio”).
Il decreto “Rilancio” ha anche previsto che tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 l. 604/66 (quelle previste per le aziende con più di 15 dipendenti) avviate dopo il 23 febbraio 2020 sono sospese per tutta la durata del blocco dei licenziamenti.
Il decreto “Rilancio” ha poi stabilito anche che tutti i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nel periodo tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020 possono procedere con la revoca del provvedimento espulsivo senza essere soggetti ai termini di scadenza ordinari (15 giorni dal ricevimento dell’impugnazione da parte del lavoratore), a condizione che contestualmente procedano con la richiesta di cassa integrazione per il lavoratore reintegrato a partire dalla data di efficacia del licenziamento. In questo modo, il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità ed il lavoratore licenziato può accedere alle forme di sostegno al reddito.
Si tratta di un rimedio volto, da un lato a contenere il contenzioso che sicuramente verrà a crearsi in seguito alla normativa emergenziale varata, dall’altro lato a garantire l’occupazione, nella speranza che, passato il momento emergenziale, l’azienda possa eventualmente proseguire il rapporto di lavoro.
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