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La diffusione del virus COVID-19 e le conseguenti decisioni assunte dalle autorità italiane e straniere hanno evidenti conseguenze sulla capacità delle imprese di adempiere le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi con i propri partner. Come devono comportarsi le imprese le cui prestazioni contrattuali siano diventate, anche solo temporaneamente o parzialmente, non eseguibili?
L’obiettivo del commento allegato (consultabile qui una volta registrati al sito) è quello di far meglio comprendere il concetto di causa di forza maggiore e le conseguenze, sia a livello nazionale sia internazionale, che la sussistenza di tale causa può avere sulla responsabilità delle imprese in caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti commerciali in essere, anche alla luce di quanto previsto dal recentissimo Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e dei chiarimenti successivamente forniti dal nostro Governo.
La legislazione italiana
Nel nostro ordinamento si parla di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1218 e 1256 c.c.), consistente nella presenza di un ostacolo così importante da impedire in modo assoluto ed oggettivo la prestazione contrattualmente prevista (fornitura di merce, lavorazione di materie prime fornite dal committente, esecuzione di un’opera ecc.). In sostanza, sussiste la causa di forza maggiore quando la prestazione di una parte diventa impossibile per una causa ad essa non imputabile. Sulla base di quanto previsto dall’art. 91 del già citato D.L. n. 18/2020 (che ha modificato l’art. 3, c. 6-bis del D.L. n. 6/2020), il concetto di impossibilità sopravvenuta deve ora essere valutato con maggior attenzione dal giudice, il quale, in caso di inadempimento da parte di un’impresa, dovrà valutare l’esclusione della responsabilità dell’impresa medesima nel caso in cui l’inadempimento sia stato provocato dal rispetto delle misure di contenimento.
Sempre in base alla legislazione italiana, qualora le parti non abbiano pattuito una diversa distribuzione dei rischi, in caso di impossibilità solo temporanea, il contraente non è responsabile del ritardo nell’adempimento, ma l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando la prestazione non può più ritenersi doverosa per il debitore o utile per il creditore. Nei contratti con prestazioni corrispettive (ad esempio, nell’appalto), la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione. Qualora invece la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte può, in via alternativa, chiedere la riduzione della propria prestazione o recedere dal contratto.
Operazioni internazionali
Per le imprese italiane che hanno concluso contratti con operatori stranieri, deve tenersi conto che la disciplina italiana dell’impossibilità sopravvenuta è simile a quella prevista negli altri paesi di civil law (principalmente quelli dell’Europa continentale e del Sud America) e in Cina. Il concetto di forza maggiore, così come noi lo conosciamo (situazione sopravvenuta che consente eccezionalmente ad una parte di liberarsi dalla prestazione e dalla conseguente responsabilità) non è invece previsto nei paesi di common law (USA e Regno Unito in primis). Va comunque detto che in quasi tutti i contratti internazionali (anche quelli conclusi con imprese appartenenti a sistemi di common law) si ritrovano specifiche clausole di forza maggiore, più o meno elaborate.
La stessa Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, che governa una notevole parte del commercio mondiale di merci, prevede espressamente, all’art. 79, la forza maggiore (definita come “impediment beyond his control“) quale causa di esclusione della responsabilità della parte inadempiente. Detta Convenzione e diverse legislazioni nazionali prevedono però che la parte la cui prestazione sia diventata impossibile deve dare notizia all’altra parte, in un termine ragionevole, della causa di forza maggiore esistente e della conseguente impossibilità di eseguire la prestazione medesima. In caso di mancata tempestiva e circostanziata notifica, la parte inadempiente dovrà comunque risarcire il danno patito dall’altra.
Le nostre imprese operanti sui mercati internazionali gioveranno sicuramente di quanto previsto nel Decreto “Cura Italia” e chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico: tali imprese potranno infatti chiedere alle competenti Camere di Commercio le attestazioni, da esibire ai propri partner, comprovanti la sussistenza di una condizione di forza maggiore in conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19. Affinché un’impresa possa andare esente da responsabilità (e, quindi, non essere condannata al risarcimento del danno) è comunque necessario che gli eventi legati a tale emergenza sanitaria abbiano impattato in maniera rilevante sulla possibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali.
In presenza di una causa di forza maggiore, una volta assolto l’obbligo di comunicazione di cui sopra, le conseguenze saranno quelle contrattualmente previste o, in assenza di specifica pattuizione sul punto, quelle previste dalla disciplina applicabile (scelta dalle parti nel contratto o individuata dalle norme di diritto internazionale privato).
Quali, dunque, i rimedi?
In generale, comunque, i rimedi potranno essere: la sospensione del rapporto (soprattutto nei contratti di durata quali distribuzione, subfornitura ecc.), la rinegoziazione (ad esempio attraverso la riprogrammazione condivisa delle date di consegna) o la risoluzione del contratto (inevitabile nei casi in cui la prestazione diventi definitivamente impossibile). Il quadro generale appena esposto non considera ovviamente tutti i casi possibili. Ogni rapporto commerciale deve infatti essere valutato singolarmente, partendo necessariamente dal contratto concluso dalle parti
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Scritto da:
Avvocato Alfredo Pivato, Diritto Commerciale e Societario
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