[Video] Il lavoro autonomo occasionale

In Italia non vi è una normativa per il lavoro autonomo occasionale ma l'art.13 della Legge di conversione del Decreto fiscale 146 porta alcune novità.

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Di seguito un breve video dei partner Erica Mussato Avvocato del Lavoro e Valter Gottardo Consulente del Lavoro, in merito all’art. 13 della Legge di Conversione del Decreto fiscale 146, che introduce per i committenti l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di attività di lavoratori autonomi occasionali. Come specificato dal Ministero del Lavoro, tale obbligo di comunicazione è riferito unicamente alle attività imprenditoriali, in quanto destinatarie delle disposizioni in materia di sospensione dell’attività.

Note e Approfondimenti
art. 14 del D Lgs 81/2008
– Nota numero 29 dell’11 gennaio 2022
– Nota Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro n° 109 – Chiarimenti

l Lavoro Autonomo occasionale e le recenti disposizioni introdotte dalla normativa

Attualmente non esiste nel nostro ordinamento una disciplina del lavoro autonomo occasionale.

L’unica norma che in qualche modo può riferirsi a tale tipologia di lavoro si rinviene nell’art. 2222 c.c.

Art. 2222 codice civile – Contratto d’opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Il lavoro autonomo occasionale si identifica in una prestazione di opera o servizio con lavoro prevalentemente proprio del prestatore, di carattere episodico, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con la struttura organizzativa del committente.

Per questa ragione, il lavoro autonomo occasionale non va confuso con le altre tipologie di collaborazioni autonome o parasubordinate.

La nuova disposizione normativa (art. 13 della Legge di conversione del Decreto fiscale 146 del 21/10/2021) va a sostituire l’art. 14 del testo unico sulla Sicurezza 81/2008, abbassando dal 20% al 10% il limite dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione al fine della sospensione dell’attività e introducendo l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

In attesa che il Ministero del Lavoro metta a disposizione una procedura telematica che probabilmente riprenderà le modalità operative previste per la comunicazione che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti, il committente deve assolvere l’obbligo di comunicazione  attraverso l’invio di mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica, non certificata. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

La comunicazione preventiva può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all’effettivo impiego.

Per quanto riguarda i destinatari di questo nuovo adempimento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 29 e 109 del gennaio 2022 ha fornito le prime istruzioni operative. Il Ministero ha chiarito che tale obbligo di comunicazione è riferito unicamente alle attività imprenditoriali, in quanto destinatarie delle disposizioni in materia di sospensione dell’attività.

In particolare, con nota numero 29 del 27 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro, congiuntamente, hanno chiarito che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i soggetti illustrati nella seguente slide:

La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva (in caso di omissione o ritardo) è punita con una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo di comunicazione preventiva non solleva il committente da eventuali contestazioni da parte dell’INL, INPS, INAIL in merito alla qualificazione del contratto di lavoro autonomo occasionale quando lo stesso è utilizzato per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato.

Consulenti del Lavoro Associati Valter Gottardo e Rita Zamai, Partner Agoràpro
Valter Gottardo e Rita Zamai, Consulenti del Lavoro Associati
Avvocato Erica Mussato, Diritto del Lavoro e Previdenziale, Treviso - Partner Agoràpro
Avvocato Erica Mussato, Diritto del Lavoro e Previdenziale

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