Decreto Liquidità – Nuove misure di contenimento Covid-19: sospensione delle attività

Quali attività possono proseguire e quali invece sono sospese? La comunicazione al Prefetto - Condizioni di apertura - Coordinamento con normative regionali e specifiche locali - allegato elenco codici ATECO attività produttive consentite

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News 15

Quali attività commerciali e servizi possono proseguire e quali invece sono sospese?

ATTIVITA’ SOSPESE:

  • Attività di commercio al dettaglio, ad esclusione di attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato (c.d. negozi), sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali

Le attività di commercio che non possono rimanere aperte al pubblico, possono comunque proseguire l’attività di vendita mediante consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie volte ad evitare il contagio.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

  • Mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
  • Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) con alcune eccezioni. Possono proseguire l’attività:   
    – mense e catering continuativo su base contrattuale sempreché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; – ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;       
    – esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;             
    – esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, sempreché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Attività inerenti i servizi alla persona ad esclusione di lavanderie, tintorie e pompe funebri
    Le attività di servizi alla persona che risultano sospese sono le seguenti:
    – barbiere, parrucchiere
    – istituti di bellezza (estetiste)             
    – centri per il benessere fisico: bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.           
    – Stabilimenti termali               
    – Attività di tatuaggio e piercing          
    – attività connesse alla vita sociale, ad esempio: attività di accompagnatrici, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali
    – servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia
    – attività dei canili
    – attività dei dog-sitter
    – servizi degli accalappiacani
    – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera
    – attività di astrologi e spiritisti
    – servizi di ricerca genealogica
    – servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera
    – gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta)
    – assistenza bagnanti (bagnini)
    – servizi domestici svolti da lavoratori autonomi

ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE:

  • Le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  • Attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di beni di prima necessità (le voci sottolineate sono quelle di nuova introduzione)
    – Ipermercati     
    – Supermercati 
    – Discount di alimentari
    – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    – Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    – Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
    – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    – Farmacie
    – Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
    – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
    – Commercio di carta, cartone, e articoli di cartoleria
    – Commercio al dettaglio di libri
    – Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Attività inerenti i servizi alla persona considerati essenziali
    – Lavanderie
    – Tintorie
    – Pompe funebri
  • I servizi bancari, finanziari, assicurativi

Condizioni di apertura al pubblico

Gli esercizi la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare:
1) la distanza interpersonale di un metro;
2) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
3) che venga impedita la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l’applicazione delle seguenti ulteriori misure:

– garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
– garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
– ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
– utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
– uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

– Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Quali attività produttive e professionali possono proseguire e quali invece sono sospese?

ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE

  • L’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • L’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari
  • Attività indicate nell’allegato 3 del DPCM (qui allegato 1)

L’aggiornamento dell’allegato 3 ha comportato l’inserimento di alcune attività, quali ad esempio la silvicoltura, e la restrizione di altre attività precedentemente permesse, quali ad esempio la sottocategoria della fabbricazione di prodotti cartotecnici e la fabbricazione di carta da parati precedentemente permesse in quanto rientranti nella fabbricazione di articoli di carta e cartone. Si consiglia pertanto di verificare attentamente che il proprio codice ATECO rientri nel nuovo allegato 3, o in alternativa rientri in una attività comunque permessa, quali quelle della filiera dell’attività del settore agricolo, e di verificare eventuali informative o faq ufficiali fornite nei siti istituzionali (es: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa).

Tale allegato, che sostituisce quello formulato nei precedenti interventi normativi, può essere ulteriormente modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le imprese le cui attività sono sospese in base alle modifiche dell’allegato 3 hanno la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva possono proseguire le seguenti attività:

  • Attività funzionali ad assicurare la filiera
    Possono operare le attività funzionali ad assicurare la filiera delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere dell’attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
    Nella comunicazione al Prefetto devono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
  • Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti
    In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
  • Attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico
  • Svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione per le attività sospese
    Per tali attività può essere ammesso l’accesso ai locali aziendali sia di personale dipendente sia di terzi delegati per lo svolgimento delle particolari attività.
  • Spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture
    Per tutte le richieste, se il Prefetto ritiene che non sussistano le condizioni per la riapertura può sospendere le predette attività fermo restando che fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività è possibile proseguire sulla base della comunicazione resa.

CONDIZIONI DI APERTURA

Le attività professionali che possono proseguire devono osservare le seguenti raccomandazioni:

  • massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio e in modalità a distanza;
  • incentivare ferie e concedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ed. cassa integrazione straordinaria);
  • assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali

Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Coordinamento con normative regionali e specifiche locali

Considerata la competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto pubblico e della tutela della sicurezza del lavoro, ogni Regione potrà emanare ordinanze che stabiliscono criteri più rigidi rispetto a quelli stabiliti dal Dpcm 10 aprile 2020; si consiglia quindi di verificare la normativa della Regione dove sono ubicate le unità produttive.

Si consiglia altresì, considerata la potestà dei Prefetti relativa alla concessione delle deroghe per la prosecuzione dell’attività, di verificare eventuali informative o faq presenti nei siti istituzionali delle singole Prefetture dove sono ubicate le unità produttive.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, è stata pubblicata sul BUR n. 50 del 13 aprile 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 dove si stabiliscono ulteriori criteri restrittivi per le attività produttive e commerciali, tra i quali:

a) è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

b) è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
1) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
4) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

c) i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

d) gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;

e) in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all’allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

f) è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;

g) nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;

h) la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera e);

i) in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Si allega qui il pdf con l’elenco delle attività produttive che possono proseguire e relativi codici ATECO.

Patrizia Pincin, Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti, (Treviso), Partner Agoràpro
Patrizia Pincin Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti

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